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Articolo 83: Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.
Articolo 84: Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.
Articolo 85: Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
[b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;] (*)
c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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(*) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 52, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (G.U. 13.02.2003, n. 36, s.o. n. 22), con decorrenza dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del medesimo D.P.R.